Art. 4.

      1. Il Ministro dei trasporti, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 246, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, adotta con proprio decreto, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti per l'istituzione della targa speciale per la polizia locale.